Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo dei principi di decoro e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che emetta assegni non onorati, minacci e si appropri di somme di spettanza del cliente, ometta di svolgere il mandato ricevuto, avendo peraltro incassato delle somme in acconto, ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidata al collega, partecipi ad una estorsione tentando di convincere telefonicamente la vittima al pagamento e recandosi nel luogo dell’appuntamento per incassare le somme illegittimamente richieste. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 novembre 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 05 Luglio 2004 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Novembre 2002 (radiazione)
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