Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato difensore di fiducia, non sia presente alle udienze, sebbene le nomine per la difesa gli fossero state regolarmente notificate, e non eserciti pertanto l’attività difensiva omettendo così di svolgere il mandato ricevuto. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi quattro è stato ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 27 ottobre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 27 Ottobre 2003 (sospensione)
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