Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato difensore di fiducia, non sia presente alle udienze, sebbene le nomine per la difesa gli fossero state regolarmente notificate, e non eserciti pertanto l’attività difensiva omettendo così di svolgere il mandato ricevuto. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi quattro è stato ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 27 ottobre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 27 Ottobre 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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