Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso rendiconto – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Compensazione unilaterale non autorizzata – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare il rendiconto e trattenga somme di spettanza del cliente e nulla rilevando l’eventualità che il professionista vantasse crediti professionali nei confronti del cliente; la compensazione, infatti, è ammissibile solo se preventivamente concordata. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 28 maggio 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DE MICHELE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 24 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 28 Maggio 2004 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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