Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso deposito del fascicolo di parte – Omesso svolgimento di attività – False informazioni alla parte – Trattenimento documenti – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non depositi il fascicolo di parte, ometta di svolgere l’attività, dia false informazioni alla parte sullo stato della causa, trattenga documenti e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 31 maggio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 187

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 27 Giugno 2003 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 31 Maggio 2002 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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