Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non depositi il fascicolo di parte, ometta di svolgere l’attività, dia false informazioni alla parte sullo stato della causa, trattenga documenti e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 31 maggio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 27 Giugno 2003 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 31 Maggio 2002 (cancellazione)
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