Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione dei documenti – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Negligenza nello svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga con negligenza il mandato ricevuto, ometta di dare informazioni e di restituire documenti al cliente e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione della mancanza di pregiudizio economico prodottosi a carico del cliente la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi otto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 marzo 2005, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Dicembre 2003 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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