Avvocato – norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Negligenza nell’espletamento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con negligenza svolga il mandato ricevuto, ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, di restituire la relativa documentazione dopo la revoca del mandato, e di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 giugno 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 03 Maggio 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Giugno 2002 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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