Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Conseguimento del mandato con artifici e fase rappresentazioni giudiziali – Richiesta di acconti eccessivi – False informazioni alla parte – Omesso svolgimento del mandato.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dopo aver conseguito con false ricostruzioni giudiziali il mandato professionale e numerosi acconti, ometta di svolgere l’incarico ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa anche supportate da documenti falsi, e successivamente restituisca gli acconti illegittimamente ricevuti a mezzo di assegno, post-datato, rimasto peraltro insoluto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Aprile 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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