Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dopo aver conseguito con false ricostruzioni giudiziali il mandato professionale e numerosi acconti, ometta di svolgere l’incarico ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa anche supportate da documenti falsi, e successivamente restituisca gli acconti illegittimamente ricevuti a mezzo di assegno, post-datato, rimasto peraltro insoluto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Aprile 2002 (sospensione)
0 Comment