Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Azione contro ex clienti – Rapporti con i testimoni – Contatti diretti con i testimoni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con una missiva ai testimoni di controparte eserciti delle pressioni sugli stessi minacciandoli di azioni legali per conto dei propri assistiti e che assuma la difesa di un coniuge contro l’altro dopo aver rappresentato entrambi nel giudizio di separazione (Nella specie in considerazione della dichiarazione di prescrizione su uno dei capi di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 29 maggio 2003, n. 99).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 24 settembre 2005, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 14 Giugno 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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