Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione somme di spettanza del cliente – Assegni non onorati – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento e per la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, emetta a favore del cliente assegni senza provvista. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 5 novembre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 14 aprile 2004, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 14 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 05 Novembre 2001
Giurisprudenza CNF

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