Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita.

La partecipazione del professionista al disegno inteso a recuperare al patrimonio del proprio cliente esecutato il bene immobile sottoposto a procedura esecutiva e messo all’asta, fornendo utili suggerimenti sul modus operandi per realizzare lo scopo prefisso, non integra un’attività illecita o comunque idonea di per sé a configurare responsabilità di carattere disciplinare, così come analogo disvalore non è ravvisabile nella partecipazione del medesimo avvocato all’asta pubblica nella figura del procuratore “per persona da nominare”, costituendo essa attività propria del professionista forense.
Viola, invece, i doveri di probità, dignità e decoro della professione forense previsti dall’art. 38 della legge professionale e dall’art. 5 del codice deontologico, l’avvocato che prenda interesse diretto nella vicenda utilizzando denaro proprio e che, rimasto proprietario dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione in proprio personale favore, rifiuti di restituire le somme a lui fornite dal cliente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 21 luglio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 17 Luglio 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 21 Luglio 2004
Giurisprudenza CNF

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