Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la controparte e con i terzi – Espressioni offensive – Necessità difensive – Illecito deontologico – Insussistenza

Va esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato che, senza la diretta intenzione di ledere l’onore e la reputazione delle controparti, utilizzi in una lettera redatta nel solo interesse del proprio assistito espressioni tuttavia non rivolte contro una persona ben determinata, quanto invece ad un ufficio tecnico, dovendo nel caso di specie ritenersi che il professionista abbia fatto ricorso ad un’espressione forte al solo scopo di difendere il proprio cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 3 aprile 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 259

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Aprile 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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