Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del divieto di accanimento giudiziale, l’avvocato che, al fine di procurasi compensi eccessivi e ingiusti, nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni esecutive (decreti ingiuntivi), per ottenere il pagamento di crediti omogenei. Non avendo peraltro alcuna rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare la giustificazione di aver agito per aderire a specifiche disposizioni del cliente, poiché il professionista compie con la sua attività opera di giustizia e non può consentire azioni vessatorie che non siano strettamente e tecnicamente dipendenti da precise necessità processuali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 14 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 14 Novembre 2002 (censura)
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