Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e non viola il dovere di vigilanza a cui il dominus è tenuto, l’avvocato che avendo ricevuto una comunicazione erronea da parte del collega domiciliatario assuma il mandato e proponga l’appello fuori termine. (Nella specie è stato accolto il ricorso e ritenuto deontologicamente non responsabile l’avvocato che a causa di una comunicazione errata da parte del collega domiciliatario aveva proposto il ricorso nell’interesse del cliente oltre i termini). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 4 dicembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 04 Dicembre 2001
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