Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con il collega domicilitario – Omesso controllo – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e non viola il dovere di vigilanza a cui il dominus è tenuto, l’avvocato che avendo ricevuto una comunicazione erronea da parte del collega domiciliatario assuma il mandato e proponga l’appello fuori termine. (Nella specie è stato accolto il ricorso e ritenuto deontologicamente non responsabile l’avvocato che a causa di una comunicazione errata da parte del collega domiciliatario aveva proposto il ricorso nell’interesse del cliente oltre i termini). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 4 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 04 Dicembre 2001
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment