Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con il C.d.O. – Comportamento arrogante ed offensivo – Danneggiamento di cose del consiglio – Illecito deontologico.

L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente e non può determinare il rinvio dell’udienza qualora non sia sorretto da un certificato che dimostri l’assoluto impedimento a comparire, e la richiesta di rinvio non sia espressamente formulata.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che usi espressioni offensive ed arroganti nei confronti del C.d.O. e dei suoi dipendenti rendendosi, peraltro, responsabile del danneggiamento di una stampante nel corso della animata discussione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 25 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 4 marzo 2004, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 04 Marzo 2004 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 25 Febbraio 2003 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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