Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

E’ contrario ai doveri di correttezza, probità e riservatezza ai quali deve essere improntato il comportamento del professionista forense il comportamento dell’avvocato che, nel contesto di una missiva peraltro resa pubblica, utilizzi nei confronti del destinatario (nella specie, l’amministratore di condominio) frasi gratuitamente offensive e sconvenienti, esprimendo un giudizio gravemente negativo sulle sue qualità personali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 12 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 273

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 273 del 31 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Luglio 2001
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment