Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

Il professionista, nell’ambito della propria attività difensiva, pur potendo esporre con vigore e calore la tesi difensiva nell’interesse del proprio assistito, non deve mai fare ricorso ad un linguaggio atto ad offendere e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che impone l’esercizio della professione forense, dovendo le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale trovare un limite nella intangibilità della persona del contraddittore.
Il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 20 del codice deontologico sussiste non soltanto nei confronti nel Collega avversario, ma anche nei confronti delle controparti (nella specie, è stata confermata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 22 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 05 Ottobre 2006 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 22 Ottobre 2004 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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