Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni offensive – Illecito deontologico.

Il professionista, nell’ambito della propria attività di difesa, può e, anzi, deve esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito, senza mai, tuttavia, far ricorso ad un linguaggio offensivo e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro professionale, che deve essere sempre il riferimento costante di chi esercita l’attività forense (nella specie, le frasi usate dall’incolpato nei verbali di causa e nei suoi scritti difensivi rivestivano il carattere dell’ingiuria e dell’offesa, come tali dirette ad intaccare l’integrità morale del CTU, espressioni che il Consiglio ha ritenuto idonee ad integrare la violazione dell’art. 20 del codice deontologico, poiché assolutamente non necessarie ai mezzi ed ai fini della difesa, pertanto comminando la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 05 Ottobre 2006 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Maggio 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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