Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi.

Non integra violazione dell’art. 5 c.d.f., il comportamento del professionista che, nel corso dell’udienza, si limiti a rivolgere ai testimoni in attesa di rendere la propria deposizione un mero invito a “dire la verità”, senza aggiungere altra espressione idonea a rappresentare un significato di minaccia, tale da incutere timore o da subornare i testi, e dunque semplicemente sollecitando i testi a riferire al magistrato la verità dei fatti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 22 luglio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 11 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 22 Luglio 2004
Giurisprudenza CNF

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