Infatti il C.d.o. svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi che sono essenzialmente della classe professionale e comunque i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in atti di causa usi espressioni sconvenienti ed offensive verso i magistrati. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 18 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 29 novembre 2004, n. 285
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 29 Novembre 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 18 Ottobre 2002 (avvertimento)
0 Comment