Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Mancato pagamento prestazioni procuratorie affidate al collega – Omesso adempimento obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega e all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (crediti di lavoro vantati da una propria dipendente). (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 31 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 14 maggio 2003, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 14 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 31 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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