Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

L’avvocato che attribuisca in una nota difensiva ai colleghi avversari l’intento di attuare una strategia finalizzata a frodare le ragioni del proprio cliente pone in essere una condotta che assume un innegabile significato offensivo, in quanto, attribuendo agli stessi un pur eventuale contegno diretto a un fine illecito, implica un giudizio negativo sulla loro correttezza professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 14 Ottobre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 01 Marzo 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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