Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

L’utilizzo nelle frasi e negli scritti difensivi di espressioni offensive che, eccedendo i limiti della critica anche aspra, non siano giustificate da esigenze di difesa, costituisce illecito disciplinare correttamente sanzionato con l’avvertimento, atteso che chi esercita la professione forense è tenuto, nello svolgimento del mandato difensivo, ad attenersi sempre ai principi di lealtà e correttezza, i quali rappresentano il patrimonio etico della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Nola, 27 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 238

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 27 Settembre 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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