Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

L’uso di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non è giustificabile dal fatto di aver reagito ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. invocata non trova applicazione in materia deontologica (il CNF, nella specie, attesa la condotta del collega avversario, che aveva indirizzato all’incolpato una serie di iniziative giudiziarie a carattere dilatorio e pretestuoso, ha ritenuto che tale aspetto fosse idoneo ad attenuare, da un punto di vista oggettivo, il “vulnus” e, da un punto di vista soggettivo, la volontà, così riducendo la sanzione della censura in quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 giugno 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. SALDARELLI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 15 Dicembre 2006 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 09 Giugno 2004
abc, Giurisprudenza CNF

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