L’art. 20 del codice deontologico forense, non diversamente dall’art. 89 c.p.c., nel conflitto tra il diritto-dovere a svolgere la difesa giudiziale nel modo più compiuto ed energico ed il diritto di ogni controparte al decoro ed all’onore, attribuisce prevalenza al primo, nel senso che l’offesa all’onore ed al decoro di ogni parte avversa realizza una responsabilità disciplinare nel solo caso in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa. Non sussiste, invece, responsabilità disciplinare, allorquando le suddette espressioni, trovandosi in rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino una qualche attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano, come tali, uno strumento per indirizzare la decisione del Giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Modena, 11 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 28 ottobre 2002, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 28 Ottobre 2002 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 11 Dicembre 2000
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