Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Apposizione della firma di un altro avvocato senza l’ autorizzazione – Utilizzo del nominativo del collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento lesivo del principio di correttezza e lealtà l’avvocato che apponga su un atto la firma di altro legale e comunque ne utilizzi il nominativo senza il suo consenso (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 12 gennaio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. ZURLO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 205

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 13 Ottobre 2001 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 12 Giugno 1998 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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