Il professionista che si sottragga volontariamente alla esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice penale nei suoi confronti pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di probità correttezza e dignità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie in considerazione della prescrizione relativa a due dei tre capi di imputazione, la sanzione della radiazione e stata sostituita dalla sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 21 Febbraio 2003 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Dicembre 2001 (radiazione)
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