Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Processo penale – Autodifesa – Utilizzo di informazioni assunte in occasione di precedenti mandati – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in un procedimento penale, contravvenendo al disposto normativo e al parere dell’ordine, ponga in essere attività di autodifesa sollecitando dichiarazioni nelle forme previste dal codice di procedura penale volte a costituire prove in proprio favore e utilizzando informazioni assunte in occasione di precedenti mandati espletati per conto degli attuali suoi contendenti. (Nella specie, anche in considerazione della buona fede del professionista, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 5 marzo 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 21 Marzo 2005 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 05 Marzo 2004 (censura)
Giurisprudenza CNF

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