Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Praticante avvocato – Attività senza titolo – Dichiarazioni e firme false – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità il praticante avvocato che, pur non avendo il patrocinio, eserciti l’attività attribuendosi la qualifica dell’avvocato suo dominus, sottoscrivendo, con firma falsa, atti di causa a nome dello stesso. (Nella specie per il principio della unicità della sanzione è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre ritenendosi assorbita a questa la sanzione della censura, ed essendo stato assolto su un capo di incolpazione per il quale era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Saluzzo, 23 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 261

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 03 Novembre 2004 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Saluzzo, delibera del 23 Marzo 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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