Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il praticante avvocato che nell’ambito del rapporto di collaborazione con lo studio del dominus, e seguendo un prassi consolidata, addebiti sul conto dello studio l’acquisto del carburante necessario per gli spostamenti professionali effettuati per lo svolgimento dell’attività di collaborazione a nulla rilevando il fatto che il dominus fosse da poco deceduto. (Nella specie il praticante avvocato è stato assolto). (Dichiara inammissibile il primo ed accoglie il secondo ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 26 marzo 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. EQUIZZI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Marzo 2001
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