Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Formazione e utilizzo di documenti falsi – Omesso svolgimento di attività – Ingenti acconti per attività non svolta – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento di attività per la quale, peraltro, aveva ricevuto molti e ingenti acconti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione per l’avvocato che aveva redatto sentenze false al fine di nascondere l’omesso svolgimento del mandato ricevuto). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 03 Maggio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003
Giurisprudenza CNF

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