Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Espressioni sconvenienti ed offensive in atti di causa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in atti di causa ponga espressioni sconvenienti,offensive ed ingiuriose nei confronti della controparte e di terzi. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che in un atto di citazione si esprimeva riguardo alla controparte e a terzi indicandoli come: “analfabeti, trogloditi, ecc..”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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