Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Espressioni offensive – Prefazione ad un libro – Giudizio di inattendibilità di una decisione giudiziaria – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nella prefazione di un libro esprima un giudizio di inattendibilità di una soluzione giudiziaria, offendendo la reputazione del magistrato che aveva condotto il processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Dicembre 2003
abc, Giurisprudenza CNF

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