Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di riservatezza – Espressioni offensive verso terzi – Diffusione di notizie riservate – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che violi il dovere di correttezza e riservatezza usando espressioni volgari ed offensive in una missiva inviata a più persone in cui dava la notizia del tradimento di un coniuge nei confronti dell’altro. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 3 marzo 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 21 novembre 2003, n. 353

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 353 del 28 Novembre 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 03 Marzo 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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