Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che abbia rapporti economici e di interesse personale con il proprio assistito. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura all’avvocato che si impegnava a partecipare all’asta giudiziaria che si sarebbe tenuta per la vendita di beni di proprietà dei debitori del suo cliente, nei cui confronti il professionista aveva promosso azione esecutiva, e con cui le parti convenivano che il ricavato della successiva vendita dell’immobile aggiudicato o cointestato sarebbe stato ripartito nella misura del 50%).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 16 gennaio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 16 Gennaio 2003 (censura)
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