Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di fedeltà – Avvocati legati dal vincolo del matrimonio – Assunzione in uno stesso processo del patrocinio di parti diverse – Patrocinio infedele – Conflitto di interessi – Non sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che assuma l’incarico di una parte in un processo a nulla rilevando che il proprio coniuge, avvocato anch’esso, abbia assunto la difesa di altra parte dello stesso processo. La libertà dell’avvocato, infatti, non può subire preventive limitazioni, specie in relazione a situazioni che non hanno, come nel caso di specie del legame coniugale fra i due professionisti, dato vita ad alcun pregiudizio degli interessi delle parti assistite. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 12 maggio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 256

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 03 Novembre 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 12 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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