Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Divieto di patto di quota lite – Compenso costituito in una percentuale dei crediti litigiosi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e rientrante nel c.d. “patto di quota lite” l’avvocato che concordi con il cliente il compenso in una percentuale dell’importo percepito in risarcimento, a nulla rilevando, che il compenso così stabilito sia stato riscosso oppure no, essendo sufficiente, ai fini della responsabilità disciplinare, la sussistenza dell’intervenuta pattuizione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 10 novembre 2005, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 10 Novembre 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 12 Giugno 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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