Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e rientrante nel c.d. “patto di quota lite” l’avvocato che concordi con il cliente il compenso in una percentuale dell’importo percepito in risarcimento, a nulla rilevando, che il compenso così stabilito sia stato riscosso oppure no, essendo sufficiente, ai fini della responsabilità disciplinare, la sussistenza dell’intervenuta pattuizione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 10 Novembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 12 Giugno 2003 (sospensione)
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