Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Divieto di conflitto di interessi – Interessi economici personali – Stipula di contratto di affitto con la propria assistita – Azioni e denuncia contro la stessa per mancato rispetto dell’equo canone Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che istauri rapporti economici personali con la parte assistita ponendosi così in una posizione di conflitto di interessi con la stessa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici all’avvocato che, ricevuto il mandato di affittare ad uso foresteria un immobile, aveva svolto a proprio profitto la locazione facendo sottoscrivere alla propria cliente un contratto simulato con una società da lui controllata, e si era successivamente rifiutato, contravvenendo agli accordi presi, di restituire l’immobile a richiesta della proprietaria contro la quale aveva, peraltro, proposto ricorso per la determinazione dell’equo canone). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Luglio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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