Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Divieto di accaparramento di clientela – Stipula di convenzione con associazione di categoria – Comunicazione al C.d.O. – Diffusione della convenzione da parte dell’associazione – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Non è deontologicamente responsabile l’avvocato che avendo stipulato una convenzione di categoria, peraltro comunicata al C.d.O. di appartenenza, veda la stessa, contro ogni sua volontà, pubblicata in un articolo di stampa a cura dell’associazione medesima per la diffusione ai suoi iscritti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 15 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 5 luglio 2004, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 05 Luglio 2004 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 15 Novembre 2002 (censura)
Giurisprudenza CNF

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