La parte assistita è colui nell’interesse del quale e svolto l’incarico, il cliente è invece il soggetto che conferisce l’incarico e, se sovente le due figure coincidono, talvolta può accadere che conferisce l’incarico sia un terzo che vuol tutelare l’interesse della parte assistita con il consenso della stessa. Pertanto può sussistere conflitto di interessi nella ipotesi in cui l’avvocato abbia interessi configgenti con la parte assistita a nulla rilevando che l’incarico gli sia stato conferito non dalla parte direttamente ma da un terzo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Luglio 2002 (sospensione)
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