Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Avvocato nominato curatore speciale di un minore – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nominato curatore speciale di un minore, ometta di svolgere l’incarico ricevuto non provvedendo, come richiesto dal giudice, alla impugnazione del riconoscimento di paternità. I casi di nomina del curatore speciale di minori sono, infatti, specificamente previsti per ogni ipotesi in cui una tale funzione si renda necessaria per agire o resistere in giudizio, così che il relativo incarico, soprattutto se conferito ad un professionista forense comporta implicitamente anche il conferimento del mandato a promuovere le occorrenti iniziative giudiziarie. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 10 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 322

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 322 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 10 Giugno 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment