Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che quale commissario liquidatore, si autoliquidi la parcella e trattenga non autorizzato somme in acconto. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi sette). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata 13 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 18 giugno 2002, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 18 Giugno 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 13 Novembre 1999 (sospensione)
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