Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quale liquidatore di società abbia occultato, distrutto, dissipato e sottratto i beni del fallimento ponendo in esser un comportamento configurante il reato di bancarotta fraudolenta ed abbia emesso un assegno andato poi protestato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno al professionista ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 216, 219 e 223 l.f., commessi peraltro in continuazione tra loro, e per i quali era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lodi, 4 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 20 marzo 2003, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 20 Marzo 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lodi, delibera del 04 Aprile 2001 (sospensione)
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