Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato, curatore fallimentare, che rimetta a terzi la gestione delle somme del fallimento e, non versi le stesse su apposito conto bancario, come richiestogli dal giudice delegato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 21 maggio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Maggio 2002 (sospensione)
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