Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Attività senza mandato – Assunzione di mandato su fogli in bianco – Apposizione di firme apocrife da parte di collaboratori dello studio – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga attività senza mandato, assumendo firme false di mandato su fogli in bianco, nella consapevolezza che l’apposizione delle sottoscrizioni provenga da soggetti diversi dai soggetti interessati per i quali si sarebbe dovuto agire e che consenta altresì che i collaboratori di studio, quasi come fatto abituale, predispongano atti apponendo firme apocrife dei clienti e del dominus stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 22 gennaio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 22 Marzo 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 22 Gennaio 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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