Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che eserciti attività professionale nel periodo di sospensione disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque anche in considerazione del fatto che il professionista si ostinava nell’affermare e far dichiarare ad alcuni suoi clienti, contrariamente al vero, di non aver svolto attività professionale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 6 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 18 maggio 2004, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 18 Maggio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 06 Marzo 2003 (sospensione)
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