Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che concordi con un collega plurime costituzioni di parte civile al solo fine di aggravare le spese processuali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che, in una causa per omicidio colposo a seguito di incidente stradale aveva indotto i parenti della vittima a costituirsi parte civile ognuno attraverso un proprio legale per costituire un collegio di difesa, quando, in realtà, visti i criteri che segue il risarcimento in relazione al grado di parentela che lega la vittima ai familiari, non vi erano motivi per la costituzione di un collegio di difesa che, invece, aveva avuto come unica conseguenza quella di aumentare ingiustificatamente le spese processuali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 17 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 14 giugno 2004, n. 141
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 14 Giugno 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 17 Gennaio 2003 (censura)
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