Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive verso collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in presenza del cliente e di terzi estranei, usi nei confronti del collega di controparte espressioni sconvenienti e denigratorie. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che aveva usato nei confronti della collega di controparte la seguente frase ..”..lei è giovane non ha esperienza…”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 24 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 242

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 03 Novembre 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 24 Febbraio 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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