Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Attività volta ad assecondare richieste di danni non subiti o subiti in misura inferiore dalla cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assecondi il cliente nella richiesta del risarcimento di danni nella consapevolezza che gli incidenti denunciati o non si fossero mai verificati o avessero prodotto danni molto più lievi rispetto a quelli esposti alle compagnie di assicurazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 9 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 20 maggio 2004, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 20 Maggio 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 09 Novembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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