Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Accordo con la controparte – Azione per il pagamento delle spese di esecuzione – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che agisca nei confronti della controparte per il pagamento delle spese di una procedura esecutiva. (Nella specie è stato assolto, e quindi ritenuto corretto il comportamento dell’avvocato che aveva agito per il pagamento delle spese di esecuzione sebbene vi fosse stato un accordo tra la controparte e il suo cliente, accordo che peraltro il suo cliente aveva negato con giuramento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 8 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 12 Marzo 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 08 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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