Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato, per il quale aveva ricevuto cospicui acconti, che trattenga somme di spettanza del cliente, in danno peraltro di una società in liquidazione, e che ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della pratica. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 29 novembre 2004, n. 290
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 29 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Aprile 2002 (sospensione)
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